
Le barriere architettoniche sono molte e di tanti tipi, la più nota è quella del marciapiede troppo stretto, oppure del dislivello per accedere ai locali pubblici o ai negozi, le scale senza ascensore o le scale mobili a scalino e non a rullo. La legge italiana stabilisce che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Quindi che una persona sia disabile per sordità, cecità o paresi di qualche genere, deve poter ridurre il gap a zero con l'ausilio dei supporti.
Si è stabilito quali sono i parametri di accettabilità, principalmente rispetto ai luoghi pubblici. La Legge 13/89 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati insieme alla Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 – Ministero Lavori Pubblici – Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al DM 236/89 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche e il DPR n 503/1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici risolvono la questione dello sbarrieramento.
La legge n. 234 – Legge di bilancio 2022. Il comma 42, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234 ha introdotto una nuova detrazione fiscale, riferita alle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, pari al 75% delle spese sostenute, da utilizzare in 5 anni. ll DM 236/89 spiega nel dettaglio ciò che viene inteso per barriere architettoniche.
In ogni caso quando vi siano ostacoli che causano il disagio ovvero l'impossibilità di circolare o di essere indipendenti o di accedere a luoghi chiusi o impedire la fruizione di parti o attrezzi o non segnalino i luoghi di pericolo specialmente per le persone cieche, ipovedenti o sorde.
Le parole d'ordine della legge sono accessibilità, visitabilità e adattabilità. Non solo parole ma dati di fatto, perché si devono considerare: le misure delle porte, delle scale, delle rampe e la rotazione in sedia a rotelle, ascensori e bagni, nelle strutture sono previsti anche i segnali, l'arrotondamento degli spigoli, i parapetti e le gradinate con le spondine.
In caso di ostacoli deve esserci il supporto, anche mobile, per aggirarli o superarli. MC